Art. 4.
(Corsi di formazione).

      1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di vigile di Polizia pubblica, gli aspiranti frequentano gli appositi corsi indetti e gestiti dagli istituiti di Polizia pubblica e dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Tali corsi sono soggetti ai controlli dei questori competenti per territorio e dei funzionari allo scopo delegati.
      2. Il brevetto di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dell'interno, su proposta della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente e dell'istituto di Polizia pubblica interessato, con validità su tutto il territorio nazionale. Il brevetto costituisce documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio. In caso di denuncia penale o di mancanza grave, il Ministro dell'interno, su parere del prefetto

 

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e del questore competenti per territorio, può disporne la sospensione.
      3. Il brevetto e il porto d'armi sono rinnovati alla scadenza del quinto anno dalla data del loro rilascio.
      4. Il Ministero dell'interno fornisce ai questori e ai prefetti un programma di studi completo valevole per la preparazione degli aspiranti vigili di Polizia pubblica.
      5. Il programma di cui al comma 4 comprende tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, nonché le altre materie normative, tecniche e disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti tecnici, tecnologici e di pronto intervento.
      6. Il programma di cui al comma 4 ha valore di testo ufficiale ed è obbligatoriamente recepito da tutti gli istituti di Polizia pubblica autorizzati sul territorio nazionale, ai fini della sua integrale applicazione durante i corsi di formazione per gli aspiranti vigili di Polizia pubblica previsti dall'articolo 5.